Sez. U, Sentenza n. 19347 del 04/10/2005 (Rv. 583007 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Fattori di giustificazione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare del magistrato per il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari, la laboriosità del magistrato - desumibile dal carico di lavoro e dal contemporaneo svolgimento di funzioni civili e penali - può assumere valore giustificativo, ma soltanto nei limiti della ragionevolezza del ritardo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la sentenza del CSM, la quale, nell'affermare la responsabilità dell'incolpato, aveva osservato come i frequenti ritardi nel deposito di sentenze e di ordinanze - tantissimi oltre l'anno ed alcuni quasi biennali - erano oltre ogni possibilità di giustificazione, soprattutto perché diffusi e riguardanti questioni non particolarmente complesse).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)