Sez. 1, Sentenza n. 9926 del 20/07/2001 (Rv. 548369 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Controversia inerente all'indennizzo "ex" art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Devoluzione alla competenza in unico grado della corte d'appello ai sensi dell'art. 19 legge n. 865 del 1971 - Esclusione - Cognizione del tribunale - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In tema di espropriazione, la controversia inerente allo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - il quale prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente - esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello "ex" art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rientrando nella generale cognizione del tribunale.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)