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Sez. 1, Sentenza n. 9488 del 30/04/2014 (Rv. 631152 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Controversia riguardante l'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Competenza in unico grado della corte di appello - Esclusione - Competenza del tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631152-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di espropriazione, lo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo ed, anzi, postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Tale indennizzo, pertanto, non compete al proprietario espropriato e la relativa controversia esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello ex art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rientrando nella generale cognizione del tribunale.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)