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Sez. 1, Sentenza n. 5541 del 19/03/2004 (Rv. 571317 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennizzo ex art.46 della legge n.2359 del 1865 - Soggetto legittimato - Individuazione - Criteri - Cessione del fondo successiva alla realizzazione dell'opera - Conseguenze - Cessione del credito indennitario all'acquirente del fondo in forza di specifica clausola - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571317-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di espropriazione, la norma di cui all'art.46 del RD n.2359 del 1865 (abrogata dall'art.58.1 n.1 del DPR n.327 del 2001, ma applicabile nella specie in forza della previsione del precedente art.57.1 del medesimo decreto, come modificato dal D.lgs. n.302 del 2002) va interpretata nel senso che il pregiudizio permanente al contenuto oggettivo del diritto di proprietà di un fondo verificatosi per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica va risarcito a far tempo dall'esecuzione dell'opera medesima in capo a chi, a quell'epoca, risultasse proprietario del fondo danneggiato, atteso che la relativa diminuzione di valore viene ad incidere sul suo patrimonio, sicché il trasferimento del relativo credito indennitario al successivo acquirente del fondo postula la stipula di un apposita convenzione pattizia di cessione ex art.1260 c.c., sia pur contenuta in una clausola accessoria all'atto di alienazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 46, DPR 06/08/2001 num. 327 art. 58, Legge 05/09/2002 num. 302 CORTE COST., DPR 06/08/2001 num. 327 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)