Sez. 6 - 2, Sentenza n. 4412 del 04/03/2015 (Rv. 634450 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Procedimenti camerali - Rilievo ufficioso di questioni - Dovere del giudice di sottoporle alle parti, di richiedere chiarimenti e di assumere informazioni - Sussiste - Limiti - Fattispecie in tema di equa riparazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
Nel procedimento camerale, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l'applicazione estensiva ed analogica delle disposizioni del processo di cognizione, sicché è tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio richiedendo i necessari chiarimenti (ex art. 183, quarto comma, cod. proc. civ.) e, se del caso, assumendo sommarie informazioni da soggetti terzi (ex art. 738, terzo comma, cod. proc. civ.), sempreché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all'onere probatorio o con finalità meramente esplorative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto della corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per equa riparazione in ragione della divergenza tra il nome e il codice fiscale della ricorrente e le generalità risultanti nel processo presupposto, omettendo di indicare la questione e di acquisire chiarimenti dalle parti o informazioni dall'Agenzia delle entrate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)