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Sez. L, Sentenza n. 8576 del 20/11/1987 (Rv. 456085 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA EX ART. 7 ST. LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO O LEGISLATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456085-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA EX ART. 7 ST. LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO O LEGISLATIVA - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, il licenziamento fondato sulla violazione, da parte del lavoratore, delle obbligazioni contrattuali, e cioè motivato da un comportamento imputabile al lavoratore medesimo a titolo di colpa (intesa in senso generico), è assoggettato alla disciplina dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 anche se non rientrante fra le sanzioni disciplinari previste ed elencate dalla normativa del rapporto (legislativa, contrattuale collettiva o validamente posta dal datore di lavoro), giacché tale licenziamento -che copre l'area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) ed, in parte, quella del licenziamento per giusta causa- è da considerare ontologicamente di natura disciplinare, rappresentando la massima reazione (di tipo sostanzialmente disciplinare) del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore. (Conf 4823/87, mass n 453461; (Conf 40/86, mass n 443681).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)