Sez. U, Sentenza n. 2116 del 11/04/1981 (Rv. 412839 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA DA PARTE DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'ACI - INCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA DA PARTE DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'ACI - INCLUSIONE.*
La domanda, con la quale un dipendente dell'Automobil Club di Italia chieda la corresponsione della pensione integrativa da parte della cassa di previdenza per il personale del medesimo Automobil Club, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che investe obblighi di natura retributiva, trovanti titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego ed a carico del predetto datore di lavoro, ente pubblico non economico, nella cui organizzazione si inserisce la suddetta cassa, senza una propria distinta ed autonoma personalita giuridica. (V 3412/78, mass n 392865).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 08/09/1950 num. 881 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)