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Sez. L, Sentenza n. 2477 del 28/02/1992 (Rv. 475994 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Disciplina ex legge n. 164 del 1975 - Scelta dei lavoratori - Potere dell'imprenditore - Limiti - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475994-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

La previsione, da parte dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), dell'intervento del sindacato, ai fini della verifica delle cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile di esse nonché del numero dei lavoratori interessati, non esclude l'originarietà e l'unilateralità del potere dell' imprenditore in tema di ricorso alla cassa integrazione e di scelta dei lavoratori da sospendere, configurandosi le eventuali intese con i sindacati (i quali non possono disporre delle posizioni individuali dei lavoratori) come autolimitazioni del detto potere. In particolare, in tema di scelta dei lavoratori in c.i.g., il potere dell'imprenditore - esclusa l'illegittimità della scelta stessa in conseguenza della mera violazione dell'obbligo d'informazione e di consultazione previsto dalla suindicata norma - deve esercitarsi nel rispetto di limiti interni, i quali implicano che (anche nel caso di crisi settoriale ai sensi della legge n. 675 del 1977) i lavoratori debbano essere scelti secondo criteri obiettivi razionali e coerenti con le finalità specifiche della cassa integrazione, nonché nel rispetto di limiti esterni, quali il divieto di discriminazione ex art. 15 statuto lavoratori e per ragioni d'invalidità o riduzione di capacità lavorativa, oltre che nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), comportando la violazione di tali obblighi e il difetto di razionalità della scelta (la quale dev'essere provata dal datore di lavoro) l'annullabilità della sospensione ed effetti solo risarcitori, mentre il carattere discriminatorio della sospensione medesima (il quale dev'essere provato dal lavoratore) ne comporta la nullità, con effetti ripristinatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)