Sez. 2, Sentenza n. 6850 del 18/05/2001 (Rv. 546798 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Eccezione di prescrizione presuntiva - Implicita proposizione anche dell'eccezione della prescrizione estintiva - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
Nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. Pertanto proposte in primo grado ambedue le eccezioni e riproposta in appello solo quella di prescrizione presuntiva, l'eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi rinunciata ex art.346 cod. proc. civ. e non può, quindi, essere riproposta in sede di legittimità, ritenendola compresa in quella della prescrizione estintiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)