Sez. 1, Sentenza n. 9660 del 03/10/1997 (Rv. 508507 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | Debiti dei disciolti enti ospedalieri relativi a rapporti anteriori al primo gennaio 1980 - Legittimazione passiva del comune - Sussistenza - Disciplina ex D.L. n. 382 del 1987 - Ininfluenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
La titolarità passiva dei debiti contratti dagli enti ospedalieri relativamente ai rapporti sorti anteriormente al primo gennaio 1980 è stata assunta dai comuni territorialmente competenti, a norma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha realizzato una successione "ex lege", collocabile nel quadro dell'art. 111 cod. proc. civ. L'originaria legittimazione passiva del comune non è venuta meno per effetto del D.L. 19 settembre 1987, n. 382, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, che, disponendo l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o delle unità sanitarie locali, a seconda dei casi, ha a sua volta realizzato una successione ex lege", riconducibile all'art. 111 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1987 num. 382, Legge 29/10/1987 num. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)