Sez. 3, Sentenza n. 415 del 10/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151614 - 01
LAVORO - IN GENERE - DATORE DI LAVORO - CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - RESPONSABILITÀ - AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - ASSEGNAZIONE DI COMPITI PERSONALI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - IN GENERE - DATORE DI LAVORO - CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - RESPONSABILITÀ - AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - ASSEGNAZIONE DI COMPITI PERSONALI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il datore di lavoro, come titolare dell'azienda, risponde dell'osservanza delle Disposizioni sull'assistenza e sulla previdenza dei lavoratori anche quando ai relativi compiti siano preposti impiegati dell'azienda. Soltanto nelle aziende di notevoli dimensioni può ammettersi una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti, ma occorre in tal caso che la ripartizione dei compiti risulti da norme interne e risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda. In ogni altro caso il datore di lavoro resta l'unico obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni legali in materia e risponde anche delle omissioni addebitabili a negligenza altrui, ricollegabili alla propria mancata vigilanza. (Conf mass nn 149173, 132811, 132598, 131943, 131567, 121886, 114403, 113476, 110974, 109061, 090020, 089047).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)