Sez. 4, Sentenza n. 2699 del 05/12/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163316 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - NOMINA DI PREPOSTO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - NOMINA DI PREPOSTO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE.*
In tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità, dell'imprenditore o datore di lavoro, qualora quest'ultimo, pur avendo nominato un preposto, non abbia riservato a sè soltanto funzioni amministrative, ma abbia continuato ad ingerirsi nella esecuzione dell'opera. (V mass nn 155864, 155224, 154866, nel senso dell'esonero da responsabilità quando sia provata la delega al preposto; (V mass nn 155224, 150300, sulla necessità di impartire specifiche direttive; (V mass nn 154059, 153518, 151614, 149727, 146917, 143710, 141046, nel senso della corresponsabilità del datore di lavoro anche in caso di nomina di un preposto; (V mass nn 151614, 138203, per le imprese ad organizzazione complessa; (V mass nn 150371, 145811, sulla necessità di delega; (V mass n 147997, sulla Forma della delega).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)