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Sez. 1, Sentenza n. 13544 del 22/01/2009 Ud. (dep. 27/03/2009) Rv. 243130 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Abbreviato condizionato - Assunzione della prova non più possibile per fatti sopravvenuti e imprevedibili - Revoca dell'ordinanza d'ammissione - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243130-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

Il giudice, una volta ammesso il giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non ha il potere di revocare l'ordinanza d'ammissione solo perché l'integrazione probatoria non può avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte (nella specie la condizione era rappresentata dall'esame di un teste che non si era potuto reperire).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)