Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253211 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Abbreviato condizionato - Sopravvenuta impossibilità dell'acquisizione della prova richiesta dall'imputato - Revocabilità dell'ordinanza di ammissione del rito - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l'acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l'instaurazione del rito e con l'ammissione della prova sollecitata dall'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)