Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 26/06/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150634 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità in detta fase di secondo grado, nella quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado. Per questo la legge, lungi dal riconoscere carattere di obbligatorietà all'Esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione, vincola e subordina tale potere, nel suo concreto Esercizio, ad una condizione rigorosa: quella, cioè, che il giudice ritenga, contro la predetta presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Quindi, se egli reputa completa e sufficiente la istruttoria dibattimentale, non può disporre l'assunzione di nuove prove, ma deve definire la causa sulla base di quelle già acquisite. (V mass n 147292, ed ivi citate; (V mass n 144779, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)