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Sez. 3, Sentenza n. 2353 del 06/08/1974 (Rv. 370748 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - FONDAMENTO E PORTATA.*
Stato
decisa il 1974-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370748-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - FONDAMENTO E PORTATA.*

Il principio inadimplenti non est adimplendum trae fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni delle parti e risponde alla esigenza della simultaneita di esecuzione delle reciproche obbligazioni collegate dal rapporto sinallagmatico. A tal fine, la legge consente al contraente, chiamato ad adempiere la sua obbligazione, di astenersi temporaneamente dall'adempimento fino a quando l'altro contraente non adempia o non offra di adempiere la propria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)