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Sez. 3, Sentenza n. 19969 del 21/09/2010 (Rv. 615280 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - AMMENDA | Oblazione - Applicabilità - Limiti temporali - Esclusione - Fondamento - Termine per avvalersi di tale istituto - Insussistenza - Applicabilità degli artt. 162 e 162 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Esito positivo dell'accertamento giudiziale della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 15 bis L. n. 89 del 1913 - Sentenza - Natura dichiarativa - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615280-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - AMMENDA

In tema d'illecito disciplinare a carico del notaio, in caso d'infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, ed in assenza di recidiva per la medesima infrazione, il professionista può estinguere l'illecito mediante oblazione pagando una somma corrispondente al terzo del massimo edittale, proponendo l'apposita istanza anche in pendenza del giudizio di cassazione non potendosi estendersi in via analogica a tali violazioni i limiti fissati dagli artt. 162 e 162 bis cod. pen. per l'ammissione all'oblazione in sede penale.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 1913 art. 89 bis com. 145, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 2006 art. 249 com. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)