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Sez. 1, Sentenza n. 663 del 17/01/2003 (Rv. 559851 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Concessione per la costruzione di opere pubbliche - Trasferimento di pubbliche funzioni alla società concessionaria - Limiti - Cessione di crediti - Divieto - Ambito.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559851-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

Le concessioni amministrative aventi ad oggetto la costruzione di opere pubbliche hanno effetto traslativo di pubbliche funzioni indipendentemente da apposita previsione nei medesimi atti amministrativi o in quelli negoziali accessori, con il solo limite della inerenza di tali poteri all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica. Ne consegue la piena applicabilità alla società concessionaria per la realizzazione di opere pubbliche del divieto di cessione dei crediti, in mancanza di espresso riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, sino a quando il rapporto contrattuale non si sia concluso con l'approvazione del collaudo delle opere da parte della pubblica amministrazione, come desumibile dal generale disposto dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha tra l'altro innovato al precedente sistema previsto dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all. F.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 22, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)