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Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 05/10/2000 (Rv. 540753 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Approvazione del collaudo da parte della Pubblica Amministrazione - Conseguenze - Conclusione del rapporto sorto col contratto di appalto - Incidenza del fallimento dell'appaltatore e della disciplina ex art. 81 legge fall. sull'individuazione del momento di conclusione dell'appalto - Esclusione - Fattispecie in tema di cessione di crediti dell'appaltatore senza previa adesione della Pubblica Amministrazione.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540753-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, soltanto l'approvazione del collaudo da parte della Pubblica Amministrazione pone fine all'appalto, costituendo essa lo strumento legale attraverso il quale l'amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accertare l'opera liquidando il credito dell'appaltatore, atteso che proprio per effetto dell'accettazione senza riserve sorge il vincolo a carico della Pubblica Amministrazione, per quanto concerne la liquidazione del corrispettivo, di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell'atto di collaudo, così esaurendosi ogni profilo del rapporto intercorso tra le parti; il sopradescritto regime non cessa di operare nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore in relazione alla disciplina dettata dall'art. 81 legge fall., atteso che detta norma attiene agli effetti della dichiarazione di fallimento su di un contratto di appalto in corso, ma non rileva al fine di stabilire quando l'appalto possa considerarsi concluso e quando il credito dell'appaltatore sia sorto. (Fattispecie relativa all'individuazione del momento di conclusione del rapporto contrattuale tra l'appaltatore e la Pubblica Amministrazione, al fine dell'opponibilità a quest'ultima delle cessioni di crediti non precedute dalla sua adesione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)