Sez. L, Sentenza n. 3749 del 02/06/1988 (Rv. 459001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - TRASFERTA - NOZIONE - INDENNITÀ PER OCCASIONALE E TEMPORANEO SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE - CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE NELLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE INTERPRETATIVA N. 398 DEL 1987 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - TRASFERTA - NOZIONE - INDENNITÀ PER OCCASIONALE E TEMPORANEO SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE - CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE NELLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE INTERPRETATIVA N. 398 DEL 1987 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato non si configura l'ipotesi della trasferta quando la prestazione lavorativa fuori Sede sia normalmente espletata in modo itinerante e quindi costituisca l'elemento abituale precipuo e caratterizzante del rapporto, atteso che la trasferta comporta l'occasionale e temporaneo spostamento del dipendente dall'ordinaria e normale Sede di lavoro e quindi la provvisorietà dell'invio del lavoratore - per l'attuazione di particolari e contingenti esigenze dell'impresa - in una Sede diversa da quella del luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente. Consegue che l'indennità corrisposta dal datore di lavoro (nella specie, l'ENEL) al personale cantieristico soggetto ad abituali e ripetuti spostamenti da una località ad un'altra dove sono installati i vari cantieri, assume carattere esclusivamente retributivo, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione datane dalle parti a livello individuale o in Sede di contrattazione collettiva, in quanto collegata alla causa tipica e normale del rapporto di lavoro e diretta a compensare il continuo e costante disagio del lavoratore costretto abitualmente a lavorare fuori Sede per esigenze dell'impresa; essa pertanto, in quanto tale, rientra integralmente nella nozione di retribuzione previdenziale imponibile, accolta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, a nulla rilevando la successiva interpretazione autentica di tale norma fornita dal decreto legge 31 luglio 1987 n. 317 (e precedenti decreti legge non convertiti: n. 761 del 1986 e nn. 6, 130, 210 e 211 del 1987) atteso che la legge di conversione 3 ottobre 1987 n. 398 - pur facendo salvi gli effetti prodotti dai decreti legge decaduti - ha eliminato tale innovazione comportante una nozione più restrittiva di retribuzione imponibile, talché - salvo il periodo intermedio di efficacia di tali decreti - è stato ripristinato il regime contributivo dell'indennità di trasferta vigente prima dei decreti suddetti. (V 1568/88, mass n 457629; (V 5395/87, mass n 453982; (V 4022/86, mass n 446846).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)