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Sez. L, Sentenza n. 1385 del 11/02/1991 (Rv. 470863 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile. | Indennità di trasferta e indennità corrisposta ai cosiddetti trasfertisti - Distinzione - Legge n. 398 del 1987 - Portata.
Stato
decisa il 1991-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470863-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile.

L'ipotesi della trasferta - per la quale l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 include la relativa indennità nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza nella misura del cinquanta per cento - presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. È pertanto integralmente assoggettata a contribuzione l'indennità corrisposta ai cosiddetti "trasfertisti", cioè ai dipendenti che prestino ripetutamente la propria opera fuori sede, con prestazioni comprese nello specifico oggetto del contratto, a nulla rilevando la successiva interpretazione autentica della suddetta norma fornita dal decreto legge 31 luglio 1987 n. 317 (e precedenti decreti legge non convertiti, tra i quali il n. 6 del 17 gennaio 1987) atteso che la legge di conversione 3 ottobre 1987 n. 398 ha eliminato tale innovazione comportante una nozione più restrittiva di retribuzione imponibile, ripristinando così il regime contributivo dell'indennità di trasferta vigente prima dei decreti suddetti. V 2783/87 mass n 451897 sulla prima parte V 3749/88 mass n 459001 sulla seconda parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 17/01/1987 num. 6 art. 5, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 5, Legge 03/10/1987 num. 398 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)