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Sez. L, Sentenza n. 6331 del 06/06/1995 (Rv. 492686 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indicazione nel certificato medico dell'indirizzo del lavoratore - Onere di verifica di quest'ultimo - Omissione - Conseguenza - Impedimento all'insorgere del diritto all'indennità di malattia - Durata.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492686-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In materia di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso. L'inosservanza di tale onere, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'I.N.P.S. - a sua volta tenuto ad eseguire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia; con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato - e gravato del relativo onere - a provare che l'istituto era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di "desumere aliunde" il dato carente (ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendolo all'interessato in caso di consegna diretta del certificato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)