Sez. 2, Sentenza n. 1049 del 08/02/1983 (Rv. 425820 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 890 COD. CIV. - RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI - NOZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 890 COD. CIV. - RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI - NOZIONE.*
Il termine "regolamenti" contenuto nell'art. 890 cod. civ., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, va inteso nell'accezione estensiva, comprensiva, cioè, sia dei regolamenti generali, sia dei regolamenti locali, che disciplinano la specifica materia, senza alcuna possibilità di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze fra costruzioni previste dall'art. 873 cod. civ.. pertanto, in difetto di norme regolamentari, il giudice deve fare osservare quelle distanze che siano necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. (V 2360/81, mass n 413117; (V 5492/78, mass n 395268; (V 1862/66, mass n 323630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)