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Sez. 2, Sentenza n. 1862 del 13/07/1966 (Rv. 323630 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZA PER L'APERTURA DI - CISTERNA - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE PER USO DOMESTICO ALIMENTATI A NAFTA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323630-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZA PER L'APERTURA DI - CISTERNA - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE PER USO DOMESTICO ALIMENTATI A NAFTA - INAPPLICABILITA.*

Gli impianti di riscaldamento a termosifone per uso domestico, alimentati da nafta, non sono assoggettabili alla disciplina delle distanze delle cisterne, prevista nel 1 comma dell'art. 889, ma a quella prevista nell'art. 890 cod.civ., con la conseguenza che, non prevedendo i regolamenti e le leggi speciali in materia -d.m. 31 luglio 1934, modificato con d.m. 12 maggio 1937, l. 27 dicembre 1941, n. 1570, d.m. 25 marzo 1949, n. 3861- alcuna disposizione sulle distanze da osservarsi dal confine, e il giudice che puo eventualmente stabilirle in misura maggiore di quella esistente, qualora sussista in concreto l'effettiva pericolosita delle opere in questione. Tale principio si applica alla caldaia, al bruciatore, al serbatoio adibito a deposito della nafta, al bollitore e alla vasca del termosifone, ma non ai tubi di esso e ai radiatori, i quali, invece, rientrano fra le opere che, a norma dello art. 889, comma 2, devono tenersi ad un metro dal confine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)