Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 07/04/1971 (Rv. 351013 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - DECLARATORIA DI NULLITA DI UN RAPPORTO NEGOZIALE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE CORRELATIVE PRESTAZIONI DEI CONTRAENTI - CONDIZIONE - AVVENUTA ESECUZIONE - NULLITA DEL TITOLO NEGOZIALE - SUFFICIENZA - PROVA DEL RISPETTIVO ARRICCHIMENTO E DEPAUPERAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - DECLARATORIA DI NULLITA DI UN RAPPORTO NEGOZIALE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE CORRELATIVE PRESTAZIONI DEI CONTRAENTI - CONDIZIONE - AVVENUTA ESECUZIONE - NULLITA DEL TITOLO NEGOZIALE - SUFFICIENZA - PROVA DEL RISPETTIVO ARRICCHIMENTO E DEPAUPERAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Quando le parti chiedono la restituzione delle prestazioni rispettivamente eseguite un dipendenza di un rapporto negoziale dichiarato nullo, per l'accoglimento delle rispettive pretese e necessario, e nello stesso tempo sufficiente, secondo la disciplina propria della ripetizione dell'indebito oggettivo, il ricorso dei requisiti della avvenuta esecuzione delle prestazioni ('pagamentò) e della nullita del titolo (contratto) in virtu del quale tale esecuzione aveva avuto luogò non occorre anche la prova della sussistenza dell'arricchimento del patrimonio dell'accipiens, e della corrispondente diminuzione di quello del solvens, che, essendo questi requisiti caratteristici dell'Azione generale di arricchimento senza causa, non costituisce elemento necessario per la ripetizione dell'indebito. (V 359'66, mass n 320699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)