Sez. 3, Sentenza n. 6245 del 24/11/1981 (Rv. 417051 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DI UNA CAUSA ACQUIRENDI - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONSISTENTI IN UN FACERE EFFETTUATE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DI UNA CAUSA ACQUIRENDI - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONSISTENTI IN UN FACERE EFFETTUATE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora venga acclarata la Mancanza di una causa acquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno un vincolo originariamente esistente - l'Azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ancorché la prestazione si sia concretizzata in un "facere", se questo è ragguagliato dalle parti ad una determinata somma di danaro. Non è, pertanto, nella suddetta situazione, esperibile l'Azione di arricchimento senza causa, che ha carattere sussidiario e non può essere utilizzata allorché dall'ordinamento sia apprestata altra specifica Azione. (V 1024/71, mass n 351013; (V 1769/69, mass n 340828; (V 359/66, mass n 320699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)