Sez. L, Sentenza n. 4904 del 03/04/2001 (Rv. 545472 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Requisiti della totale inabilità e dell'incapacità assoluta di deambulazione senza aiuto permanente o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - Concorrenza degli stessi requisiti per gli ultrasessantacinquenni - Necessità - Esclusione - Persistente difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita - Sufficienza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
L'art. 6 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, nel modificare l'art. 2 legge n. 118 del 1971 con l'aggiunta di un terzo comma e nel prevedere che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi gli ultrasessantacinquenni che abbiano "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, consente a tali soggetti di essere annoverati fra gli aventi diritto all'indennità di accompagnamento alla sola condizione che abbiano non già l'impossibilità ma soltanto la persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; né per gli stessi soggetti è richiesto il presupposto della totale inabilità, essendo inutile richiedere la totale inabilità al lavoro a soggetti che, per l'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile, non hanno necessità di espletare un'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)