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Sez. L, Sentenza n. 10281 del 27/06/2003 (Rv. 564663 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Incapacità di deambulazione senza aiuto permanente o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Valutazione - Criteri - Impossibilità e non difficoltà - Ultrasessantacinquenni - Differenze - Esclusione - Età dell'assistito talmente avanzata da ridurre al minimo funzioni e compiti dello stesso - Rilevanza ai fini del disconoscimento dell'indennità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564663-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del D.Lgs n. 509 del 1988 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge n. 118 del 1971), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d'età - con la conseguenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto - giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)