Sez. 3, Sentenza n. 10800 del 03/12/1996 (Rv. 501023 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo - Giudizio di opposizione - Estinzione - Acquisto dell'efficacia esecutiva da parte di detto decreto - Condizioni - Decorso del termine per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Dal coordinato disposto degli artt. 653 cod. proc. civ. (a norma della quale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell'efficacia esecutiva già concessa al decreto stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non era già munito) e 308 dello stesso codice (a norma del quale contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, comunicata alle parti a cura del cancelliere, è ammesso reclamo), si ricava che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione; sicché, prima di tale momento, il decreto ingiuntivo non già munito di efficacia esecutiva non costituisce titolo per l'esercizio dell'azione esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)