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Sez. L, Sentenza n. 7170 del 10/07/1990 (Rv. 468187 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA - TERMINE DI DIECI ANNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468187-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA - TERMINE DI DIECI ANNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DECORRENZA.*

Il termine di dieci anni previsto per la richiesta di liquidazione della rendita dall'ottavo comma dell'art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 riguarda l'ipotesi dell'aggravamento delle condizioni del lavoratore assicurato già dichiarato guarito all'esito di un infortunio sul lavoro senza postumi di Invalidità permanente ovvero con postumi tali da non raggiungere il minimo indennizzabile e decorre dalla data in cui si è verificato l'infortunio e non già da quella in cui è cessato lo stato di inabilità temporanea dell'infortunio. (V 1601/87, mass n 451014; (V 280/83, mass n 425089).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)