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Sez. L, Sentenza n. 15074 del 06/06/2008 (Rv. 603642 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda giudiziale di rendita per un singolo evento inabilitante - Mancato raggiungimento del minimo indennizzabile - Conseguenze - Prescrizione del diritto a rendita - Effetto interruttivo - Produzione - Riproposizione della stessa domanda congiuntamente all'allegazione di altre inabilità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603642-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Il diritto a rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale è concettualmente unitario, ed il suo contenuto quantitativo può essere modulato nel tempo a seconda del succedersi degli eventi inabilitanti o dell'evoluzione dello stato patologico. Da ciò consegue che la domanda giudiziale di rendita per un singolo evento inabilitante, cui faccia seguito una sentenza di rigetto per mancato raggiungimento del minimo indennizzabile, ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto a rendita, restando riproponibile la stessa domanda congiuntamente all'allegazione di altre inabilità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)