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Sez. 3, Sentenza n. 19947 del 06/10/2004 (Rv. 577543 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Evento antecedente alla chiusura della discussione - Omessa dichiarazione del procuratore costituito - Conseguenze - Notificazione delle impugnazioni alla parte deceduta presso il procuratore costituito - Validità.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577543-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Qualora la morte della parte sopraggiunga, nel corso del giudizio di appello, in epoca antecedente alla chiusura della discussione, non spiega effetti processuali nei confronti delle altre parti se il suo procuratore abbia omesso di dichiarare in udienza, o di notificare alle controparti, l'evento predetto, né gli aventi causa del deceduto si siano costituiti per proseguire il processo; ne consegue che il ricorso per cassazione può essere validamente notificato presso il procuratore costituito, restando irrilevante che la circostanza della morte sia aliunde nota alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)