Sez. 2, Sentenza n. 9394 del 06/05/2005 (Rv. 580885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Per morte o per perdita della capacità - Sopravvenienza di questi eventi in appello - Omessa dichiarazione o notificazione di essi da parte del procuratore - Notificazione a quest'ultimo del ricorso per cassazione - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La morte o la perdita della capacità della parte costituita che sopravvengano nel corso del giudizio di appello trovano specifica e compiuta disciplina nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ. e, pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi della medesima norma, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti uno degli anzidetti eventi relativi alla parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti ed al giudice quale persona esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem" anche nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è validamente notificato presso il procuratore stesso a norma dell'art. 330 comma primo cod. proc. civ. anche se la parte notificante abbia avuto conoscenza dell'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)