Sez. 2, Sentenza n. 219 del 23/01/1973 (Rv. 362045 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA DENUNCIATA - RILEVANZA NELLA FASE GIUDIZIARIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA DENUNCIATA - RILEVANZA NELLA FASE GIUDIZIARIA.*
Ove si sia verificato un aggravamento della malattia invalidante, per effetto della evoluzione peggiorativa della malattia denunciata, il giudice di merito e tenuto a prendere in considerazione l'aggravamento agli effetti dell'accertamento della capacita di guadagno del lavoratore, e cio in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione debbono sussistere al momento della decisione. (Conf 2740/72, mass n 360417; 2547/71, mass n 353606; (Conf 2327/71, mass n 353194; 1777/71, mass n 352276).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)