Sez. 2, Sentenza n. 2547 del 02/08/1971 (Rv. 353606 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER EFFETTO DI UNA EVOLUZIONE NATURALE DELLE INFERMITA DENUNZIATE - SE NE TIENE CONTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER EFFETTO DI UNA EVOLUZIONE NATURALE DELLE INFERMITA DENUNZIATE - SE NE TIENE CONTO.*
Ove si sia verificato un aggravamento della malattia invalidante, per effetto della evoluzione naturale delle infermita denunciate in Sede amministrativa, in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione debbono sussistere al momento della decisione, il giudice di merito e tenuto a procedere alla valutazione di tali condizioni, agli effetti dell'accertamento della capacita di guadagno del lavoratore, spostandosi eventualmente il termine di decorrenza della pensione, da riconoscersi come dovuta, al primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si siano verificate, senza che l'assicurato debba presentare altra domanda di pensione. (Conf 460'70, mass n 345459).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)