Sez. 3, Sentenza n. 2795 del 08/05/1984 (Rv. 434828 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio, nullo ai sensi dell'art. 2744 cod. civ., riguarda l'ipotesi in cui le parti, pur dichiarando formalmente di voler vendere ed acquistare, concordano in sostanza che il creditore-acquirente diventerà proprietario solo se il debitore-alienante non estinguerà il debito nel termine pattuito. Pertanto, tale figura non ricorre allorché sia stata conclusa una vendita effettiva, con immediato passaggio della proprietà dal venditore all'acquirente, pure se quest'ultimo si sia obbligato a ritrasferire la proprietà al venditore stesso una volta estinto il debito (pactum de retrovendendo), atteso che si è in presenza di un negozio indiretto, che esclude la simulazione, in quanto il mezzo giuridico adoperato (contratto di vendita) è realmente voluto, sia pure come mezzo per raggiungere lo scopo di garanzia inerente a detto patto. (V 3843/83, mass n 428768; (V 642/80, mass n 404041; (V 1800/76, mass n 380582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)