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Sez. 3, Sentenza n. 642 del 26/01/1980 (Rv. 404041 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA FIDUCIARIA A SCOPO DI GARANZIA E VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DIFFERENZE - AZIONE DEL VENDITORE-DEBITORE DIRETTA AD ACCERTARE LA DISSIMULAZIONE DI UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404041-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA FIDUCIARIA A SCOPO DI GARANZIA E VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DIFFERENZE - AZIONE DEL VENDITORE-DEBITORE DIRETTA AD ACCERTARE LA DISSIMULAZIONE DI UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - CONTENUTO.*

Il criterio distintivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio, nullo ai sensi dell'art 2744 cod civ deve individuarsi nel fatto che nella prima la proprieta si trasferisce effettivamente ed immediatamente al creditore, il quale pero assume l'impegno, derivante da accordo interno con efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguera il debito garantito entro il termine previsto, mentre nella seconda le parti, pur dichiarando formalmente di volere comperare e vendere, concordano in concreto che il creditore-compratore diventera proprietario soltanto se il debitore-venditore non estinguera il debito nel termine stabilito, cosi ponendo in essere una vendita sotto condizione sospensiva. Pertanto, il venditore-debitore, il quale agisce in giudizio deducendo che la vendita conclusa, avente scopo di garanzia, e simulata, dissimulando un mutuo con patto commissorio, ha l'Onere di provare che la vendita era sottoposta a condizione sospensiva e tale prova deve essere precisa ed univoca, specialmente quando la vendita con trasferimento immediato della proprieta sulla cosa sia consacrata in un documento. (Conf 1104/78, mass n 390472, sulla prima parte; (Conf 1800/76, mass n 380582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)