Sez. U, Sentenza n. 11486 del 01/08/2002 (Rv. 556537 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti privatizzati - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario (D.Lgs. n. 80 del 1998) - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie relativa a richiesta di rimborso delle spese affrontate da dipendente di ente locale per un procedimento penale a suo carico concernente fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Pertanto, ove la domanda del pubblico dipendente (nella specie impiegato di ente locale) concerna l'obbligo dell'ente di assumere a proprio carico - secondo quanto prevede l'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 - il patrocinio legale nei procedimenti di responsabilità civile o penale promossi, nei confronti del dipendente medesimo, per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve aversi riguardo alla data dell'apertura di tali procedimenti, essendo irrilevante il diverso momento in cui è avvenuto il pagamento del compenso al proprio legale da parte del dipendente, e ciò ancorché la norma del citato art. 67 sia invocata dall'attore, non per far valere l'assunzione diretta del patrocinio da parte dell'ente locale, ma per ottenere il rimborso delle spese da lui anticipate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)