Sez. 3, Sentenza n. 5585 del 25/10/1982 (Rv. 423329 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - COMUNICAZIONE RELATIVA - MANCANZA, IRRITUALITÀ O VIZIO DI ESSA - RINNOVO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - COMUNICAZIONE RELATIVA - MANCANZA, IRRITUALITÀ O VIZIO DI ESSA - RINNOVO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La comunicazione al conduttore prevista dal primo comma dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, avendo la mera finalità di preavvisare lo stesso con congruo anticipo (sei mesi) per metterlo in condizione di reperire altra soluzione abitativa, non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso né un presupposto dell'Azione e si presenta diversa dalla disdetta, cui è ricondotta la funzione di impedire la rinnovazione del contratto. La Mancanza, l'irritualità o il vizio di tale comunicazione non comportano pertanto rinnovo del rapporto ove sussista la situazione che legittima il recesso. (V 2880/82, mass n 420765; (V 6478/80, mass n 410236).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)