Sez. 3, Sentenza n. 7412 del 16/12/1983 (Rv. 432010 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISDETTA - DIFFERENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISDETTA - DIFFERENZE.*
Il preavviso di sei mesi che, ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore deve dare al conduttore quando intenda recedere dal contratto, mirando ad informare lo stesso con congruo termine al fine del reperimento di una diversa sistemazione abitativa, non integra una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso né un presupposto dell'Azione e si differenzia anche dalla disdetta che ha la funzione di impedire la rinnovazione del contratto. (nella specie, la S.C. - considerando che tra la domanda introduttiva e l'udienza di comparizione era trascorso il semestre - ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito il quale aveva accolto la domanda del locatore sulla base di un motivo di recesso che, pur non enunciato nel preavviso a suo tempo inviato, era stato poi dedotto nell'atto introduttivo del giudizio). (Conf 6478/82, mass n 424115; (Conf 5585/82, mass n 423329; (Conf 2880/82, mass n 420765).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)