Sez. 3, Sentenza n. 217 del 21/01/1985 (Rv. 438440 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - NATURA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - NATURA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONSEGUENZE.*
La comunicazione al conduttore prevista dal primo comma dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, avendo la mera finalità di avvisare lo stesso con congruo anticipo (sei mesi) per metterlo in condizioni di reperire altra soluzione abitativa, non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso, né un presupposto dell'Azione. È conseguentemente rispettato il dettato legislativo qualora, accogliendo la domanda, il giudice disponga il rilascio dell'immobile per epoca successiva di sei mesi rispetto al momento in cui venne effettuato il preavviso con l'atto introduttivo del giudizio. (Conf 5585/82, mass n 423329; (Conf 5528/82, mass n 423286).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)