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Sez. 3, Sentenza n. 6595 del 15/12/1984 (Rv. 438142 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438142-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONSEGUENZE.*

Il preavviso di sei mesi che, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 il locatore deve dare al conduttore, al fine di recedere dalla locazione, essendo finalizzato unicamente di concedere a quello un lasso di tempo - reputato dal legislatore congruo - per il reperimento di altro alloggio, non stabilisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso né un presupposto dell'Azione e può essere realizzato anche con il ricorso introduttivo, fermo restando l'Obbligo del giudice di disporre il rilascio dell'immobile, facendo salvo il suddetto termine dalla data del preavviso. (Conf 6478/82, mass n 424115; (Conf 5585/82, mass n 423329; (Conf 2880/82, mass n 420765).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)