Sez. 5, Sentenza n. 7555 del 23/05/2002 (Rv. 554673 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Perdite su crediti conseguenti a cessione "pro soluto" degli stessi - Deducibilità - Condizioni - Onere della prova.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia negato, anche nella fase giudiziale, la deducibilità di perdite su crediti ceduti "pro soluto", sul rilievo della loro cessione sottocosto ovvero del mancato rispetto delle forme previste per considerarli non recuperabili, è onere del contribuente provare, ai sensi dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mediante elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione si era già verificata al momento della stessa, ovvero che a tale data il debitore era assoggettato a procedure concorsuali.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)