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Sez. 1, Sentenza n. 7271 del 28/06/1995 (Rv. 493136 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia pendente - Definizione parziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493136-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L. 10 luglio 1982 n.429, non è ammissibile una definizione parziale della controversia pendente in quanto la domanda di condono è proponibile e può trovare accoglimento in riferimento all'intero oggetto della controversia stessa; ciò in base al principio generale per cui i benefici del condono devono essere applicati all'intera base imponibile accertata dall'ufficio in relazione al carattere di automaticità, globalità e definitività del condono di cui alle citate norme del D.L. n.429 del 1982 (conv. nella legge 7 agosto 1982 n.516) ed alla finalità perseguita che è quella di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine all'"an" ed al "quantum" della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)