Sez. 1, Sentenza n. 3946 del 18/04/1998 (Rv. 514593 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex artt. 31 e 32 del D.L. 429 del 1982 - Controversia pendente - Richiesta di definizione - Condizionata o parziale - Differenze - Fondamento - Conseguenze - Validità della richiesta condizionata - Sussistenza - Validità della richiesta parziale - Esclusione. .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale (artt. 31 e 32 del D.L. 429/82), non è ammissibile una richiesta di definizione solo parziale della controversia pendente in quanto la domanda di condono è proponibile, e può trovare accoglimento, con esclusivo riferimento all'intero oggetto della controversia, in base al principio generale secondo cui i benefici del condono vanno applicati all'intera base imponibile accertata dall'ufficio per effetto del carattere di automaticità, globalità e definitività del condono stesso, nonché in base alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine all'"an" ed al "quantum" della pretesa tributaria. Deve, per converso, predicarsi la validità della richiesta contenente eventuali condizioni o "riserve", la giuridica impossibilità delle quali impone di considerarle "tamquam non essent", attesone il patente contrasto con il principio di irrevocabilità della domanda di condono.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)