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Sez. 1, Sentenza n. 3946 del 18/04/1998 (Rv. 514593 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex artt. 31 e 32 del D.L. 429 del 1982 - Controversia pendente - Richiesta di definizione - Condizionata o parziale - Differenze - Fondamento - Conseguenze - Validità della richiesta condizionata - Sussistenza - Validità della richiesta parziale - Esclusione. .
Stato
decisa il 1998-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514593-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale (artt. 31 e 32 del D.L. 429/82), non è ammissibile una richiesta di definizione solo parziale della controversia pendente in quanto la domanda di condono è proponibile, e può trovare accoglimento, con esclusivo riferimento all'intero oggetto della controversia, in base al principio generale secondo cui i benefici del condono vanno applicati all'intera base imponibile accertata dall'ufficio per effetto del carattere di automaticità, globalità e definitività del condono stesso, nonché in base alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine all'"an" ed al "quantum" della pretesa tributaria. Deve, per converso, predicarsi la validità della richiesta contenente eventuali condizioni o "riserve", la giuridica impossibilità delle quali impone di considerarle "tamquam non essent", attesone il patente contrasto con il principio di irrevocabilità della domanda di condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)