Sez. L, Sentenza n. 21546 del 15/10/2007 (Rv. 600229 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione disciplinare - Valutazione conferimento al momento di piena conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro - Necessità - Prova della piena conoscenza - Onere a carico del datore di lavoro - Prova delle circostanze impeditive della contestazione - Onere a carico del datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi; in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, la quale, ai fini del giudizio sulla tempestività, aveva escluso la rilevanza dell'epoca di conoscenza dei comportamenti addebitati da parte dell'organo preposto alla valutazione disciplinare).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)