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Sez. 1, Sentenza n. 4127 del 25/06/1981 (Rv. 414789 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DI UNO DEI CONIUGI COSTITUENTI CAUSA DELL'IMPOSSIBILITA DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA - ESONERO DEL GIUDICE DALLO ESAME SULLA CONDOTTA DELL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414789-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DI UNO DEI CONIUGI COSTITUENTI CAUSA DELL'IMPOSSIBILITA DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA - ESONERO DEL GIUDICE DALLO ESAME SULLA CONDOTTA DELL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di separazione personale, ancorche venga accertato a carico di uno dei coniugi una trasgressione dei doveri derivanti dal matrimonio, o comunque un comportamento di per se idoneo a costituire causa dell'impossibilita della prosecuzione della convivenza, non per questo il giudice puo ritenersi esonerato dal portare il suo esame anche sulla condotta dell'altro coniuge, non potendo quella trasgressione o quel comportamento essere giudicati senza valutarli in confronto con il contegno dell'altro coniuge, al fine di verificare se gli uni non possono trovare giustificazione nell'altro e, quindi, in definitiva se e quale incidenza abbiano avuto sulla separazione. (V 5641/80, mass n 409485; (V 4920/78, mass n 394632; (V 1045/76, mass n 379713).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)