Sez. L, Sentenza n. 21821 del 20/10/2011 (Rv. 619187 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Decorrenza della prescrizione - Dalla data prevista per la corresponsione del compenso - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal lavoratore ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli, corrisposto il compenso, senza che la pendenza di una controversia giudiziaria su uno dei fatti costituiti dal diritto sia idonea ad influire sul decoro della prescrizione, giacchè essa non preclude l'esercizio immediato del diritto ma rappresenta un mero impedimento di fatto. A norma dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, fissati in cinque o dieci anni (a seconda del tempo, anteriore o successivo al 1° gennaio 1996, in cui si è svolto il rapporto assicurativo), alla scadenza dei quali i contributi non possono essere più versati all'ente previdenziale, iniziano a decorrere ex art. 2935 cod. civ. da quando il diritto può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando fu, o avrebbe dovuto essergli corrisposto il compenso, potendo l'incertezza circa la sussistenza del diritto e, più precisamente, circa la controversia giudiziaria su uno dei fatti costitutivi, rappresentare un mero impedimento di fatto inidoneo ad influire sul decorso della prescrizione, giacchè essa non preclude l'esercizio immediato dello stesso diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)