Sez. 3, Sentenza n. 14576 del 22/06/2007 (Rv. 598982 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Possibilità legale di esercizio del diritto - Sufficienza - Impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell'art. 2935 cod. civ., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, assuma al riguardo rilievo il provvedimento di concessione dell'indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, stante la relativa diversità di presupposti e di contenuto eliminare spazio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)