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Sez. L, Sentenza n. 17974 del 01/07/2008 (Rv. 603692 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Inquadramento delle imprese a fini contributivi - Imprese industriali - Sgravi contributivi ex art. 23 della legge n. 171 del 1973 - Configurazione della natura industriale dell'attività' - Criterio "ex" art. 2195 cod. civ. - Requisito della creazione di un risultato economico nuovo - Fattispecie in tema di attività di ristorazione.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603692-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di sgravi contributivi ex art. 23 della legge n. 171 del 1973, ai fini dell'individuazione delle imprese industriali "ex" art. 2195 cod. civ., la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, preordinato alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto il carattere industriale ad un pubblico esercizio di ristorazione, nel quale venivano preparati i cibi per i clienti, partendo dalle materie prime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)